Assicurazioni: tacito rinnovo e copertura per quindici giorni

Il mondo delle assicurazioni di responsabilità civile del ramo auto è in continua variazione, a volte con modifiche a vantaggio delle compagnie e altre a favore del cliente.
L’art.22 della Legge nr.221/2012 ha introdotto una sostanziale modifica in relazione alla durata del contratto, al tacito rinnovo ed al mantenimento della copertura assicurativa per i quindici giorni successivi alla scadenza del contratto. Ma andiamo per ordine.
Vediamo allora più nel dettaglio quali sono le modifiche apportate con l’inserimento dell’art.170 bis nel Codice delle Assicurazioni Private (D.Lvo nr.209/2005.
Tale articolo prevede che la durata del contratto relativo all’assicurazione obbligatorio della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli e natanti ha una durata annuale e non può essere applicato il tacito rinnovo. Ciò vuol dire che alla scadenza annuale il contratto decade automaticamente, senza alcun bisogno di comunicare disdette e rendendo quindi libero l’utente di rinnovare il proprio rapporto con la medesima compagnia assicuratrice o di stipularne uno nuovo con una compagnia diversa. Tale disposizione rende di fatto libero il cittadino di cambiare compagnia assicuratrice alla scadenza annuale e quindi di incentivare maggiormente la concorrenza nel settore, ottenendo magari un prezzo più favorevole o comunque una copertura maggiore.
Ovviamente le clausole di tacito rinnovo eventualmente inserite nei contratti già in essere all’entrata in vigore della norma decadono automaticamente. La compagnia assicuratrice è inoltre obbligata a comunicare per iscritto all’assicurato l’inefficacia del tacito rinnovo al fine di consentirgli di stipulare una nuova polizza in tempo utile.  
Naturalmente questa disposizione non si applica solamente alla copertura RC ma anche a tutti gli altri contratti stipulati in abbinamento alla copertura RC. Questa previsione appare del tutto naturale ma se non fosse stata precisata nel testo normativo si sarebbe potuti rimanere legati alla compagnia ad esempio perchè  la copertura RC non veniva rinnovata automaticamente ma quella per incendio e furto si, quindi ben venga questa precisazione all’apparenza ovvia.      

Nelle vecchie polizze con clausole di tacito rinnovo la copertura assicurativa veniva mantenuta per ulteriori quindici giorni dopo la scadenza del contratto mentre nelle polizze senza tacito rinnovo questa copertura non era prevista, creando disparità nella copertura delle varie polizze. Anche per tale motivo con lo stesso articolo si stabilisce che la garanzia prestata con il contratto assicurativo continua ad operare per ulteriori quindici giorni.
Questo fa si che il vecchio contratto continui a mantenere validità sino allo scadere dei quindici giorni successivi alla data di scadenza e quindi, in caso di controllo da parte delle Forze dell’Ordine, è del tutto legittimo esibire il tagliando e il contratto assicurativo scaduto. Per tale motivo il Ministero dell’Interno ha chiarito che in caso di circolazione con il tagliando ed il contrassegno assicurativo scaduti da non oltre quindici giorni non siano applicabili le sanzioni stabilite dagli art.180 e 181 del Codice della Strada, in parole povere le sanzioni per la mancata esibizione dei predetti documenti. Quindi se nel 2013 avete ricevuto sanzioni di quel tipo, e siete nei termini previsti, potete proporre ricorso per l’annullamento della sanzione.
Lo stesso articolo prevede altre modifiche ma queste sono quelle che hanno un maggior impatto sul nostro rapporto con le assicurazioni.   

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