regime patrimoniale nella famiglia

Con il matrimonio, si sa, si condivide tutto con il proprio coniuge (o si dovrebbe). E come per tutte le cose in Italia, anche il matrimonio ha una serie di regole stabilite dalla legge. Tra queste prendiamo in esame i rapporti patrimoniali tra i coniugi.

Anche questi sono regolati dalla legge e per legge, al momento dell’unione, il regime previsto è quello della comunione dei beni o comunione legale, salvo che i coniugi non scelgano esplicitamente altre forme di rapporto. Oltre a questa esistono però altri regimi patrimoniali applicabili alla famiglia, ed ora vediamoli uno per uno.

  • comunione dei beni (comunione legale): come detto è la forma di rapporto patrimoniale “predefinito” tra coniugi. Con questa forma legame patrimoniale i beni sono appunto in comune ad entrambi i coniugi. Quindi ad esempio se un coniuge acquista un bene automaticamente questo è di proprietà anche dell’altro, anche se non intervenuto nell’atto di acquisto.  Sono comunque previste regole particolari, che non è qui il caso di trattare, per la titolarità di aziende e per i risparmi che in alcuni casi diventano beni comuni sono quando la comunione cessa (si chiama comunione differita).
    L’amministrazione ordinaria dei beni spetta in ugual misura alle due parti, che possono agire anche separatamente, mentre per l’amministrazione straordinaria è necessaria la presenza di entrambi.
    E’ bene sapere che non tutti i beni rientrano nella comunione. Infatti ne rimangono esclusi quelli che ciascun coniuge possedeva prima del matrimonio, i beni entrati in possesso di un coniuge (anche dopo il matrimonio) per successione o donazione (almeno che non siano espressamente indicati entrambi i coniugi) e i beni ad uso strettamente personale.
  • separazione dei beni: con questo tipo di regime, ogni coniuge mantiene la proprietà esclusiva sui beni di cui era proprietario prima del matrimonio e su  quelli acquistati successivamente, ed entrambi amministrano i propri beni singolarmente. La scelta di questo di adottare la separazione dei beni può essere effettuata sia all’atto del matrimonio che successivamente;
  • Impresa familiare: spesso uno dei coniugi è titolare di un’attività individuale e a tale attività collaborano di fatto i familiari, senza che venga stipulato alcun contratto, scritto o verbale. In questi casi la legge prevede che quando un familiare collabori in modo continuativo nell’impresa, questi ha diritto al mantenimento secondo le condizioni economiche della famiglia e ad una parte dei guadagni, nonchè dei beni acquistati in maniera proporzionale all’opera prestata. Chiaramente questo si applica qualora il rapporto non sia regolato diversamente.
  • Fondo patrimoniale: entrambi i coniugi, o addirittura una terza persona, possono destinare beni mobili registrati, immobili o titoli di credito ai bisogni familiari.
    Questi beni vengono così a costituire un fondo patrimoniale sono di proprietà di entrambi i coniugi, salvo che non sia diversamente stabilito. Non è consentito l’accesso a questi fondi da parte
    di eventuali creditori, se i crediti vantati siano diversi da quelli derivanti da bisogni familiari.

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